Panoramica dei provvedimenti di maggiore interesse per i sodalizi sportivi, suddivisi in quelli specifici di settore (disposizioni per il Terzo Settore e le assemblee, sospensione dei versamenti, indennità ai collaboratori sportivi) e quelli di carattere generale che interessano maggiormente il settore sportivo (cassa integrazione, sostegno attraverso il sistema bancario).
Il Decreto “Cura Italia”, come tutti i decreti, è immediatamente operativo ma dovrà essere presentato alle Camere per la conversione, procedimento in relazione al quale non possono essere esclusi emendamenti, e, secondo quanto anticipato in diverse conferenze stampa da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, potrà essere seguito da ulteriori decreti che potranno prorogare le misure ivi previste e/o prevederne di nuove.
Il settore dello sport – inteso sia come società e associazioni sportive dilettantistiche che come imprese operanti nel settore sportivo (gestori di impianti sportivi, palestre, piscine, scuole danza, ecc) – è compreso tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza, che hanno dovuto ottemperare ai provvedimenti di chiusura degli impianti e di cessazione delle attività esercitate e che, quindi, dovrebbero subire maggiori danni, intesi come riduzione dei flussi finanziari in entrata, rispetto ad altri settori.
Per tale motivo potrà beneficiare di una sospensione dei termini di pagamento delle imposte e dei contributi in misura più ampia di quella prevista per la generalità degli altri settori economici. “Il decreto prevede inoltre ulteriori aiuti in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli impianti sportivi pubblici, alla richiesta di indennità da parte dei collaboratori sportivi, alla richiesta di attivazione della procedura di cassa integrazione in deroga, fino all’attivazione di misure di sostegno finanziario alle imprese”
I provvedimenti di interesse del mondo sportivo possono essere suddivisi in tre categorie:
a) Disposizioni specifiche per il settore sportivo dilettantistico e/o il Terzo Settore;
b) Disposizioni di carattere generale che impattano, o possono impattare anche sul settore sportivo dilettantistico e/o sul Terzo Settore;
c) Disposizioni in materia di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi
Disposizioni specifiche per il settore sportivo dilettantistico e/o il Terzo Settore
L’art. 35 prevede lo slittamento alla data del 31/10/2020 dei termini per:
a) L’adeguamento degli statuti delle Onlus, Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale alle disposizioni del Codice del Terzo Settore;
b) L’approvazione dei bilanci per i medesimi soggetti (ONLUS, ODV, APS), anche in deroga alle previsioni statutarie;
Non è invece prevista alcuna disposizione di rinvio del termine di presentazione dei bilanci delle a.s.d. e delle s.s.d.
Si evidenzia tuttavia al tal fine che:
– l’art. 106 del Decreto prevede che per le società di capitali (e, quindi, anche per le S.S.D a r.l.) l’assemblea ordinaria possa essere convocata entro 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio (28/06/2020 per le società che chiudono il bilancio in data 31/12) anche in assenza di apposita previsione statutaria;
– l’art. 73, c. 4 del Decreto prevede che tutte le associazioni private, anche non riconosciute (quindi anche le ASD, le culturali etc) possano riunirsi in videoconferenza – anche in assenza di previsioni statutarie – entro il 31/07/2020. Tale
possibilità è tuttavia subordinata al rispetto di alcuni requisiti tecnici di non semplice applicazione per molte piccole associazioni.
Il tema delle assemblee e delle riunioni degli organi collegiali (assemblee dei soci e riunioni del C.D.), stante il divieto di assembramento di persone stabilito – per ora – fino al
03/04 p.v. dal DPCM del 9 marzo 2020, assume particolare rilevanza negli enti associativi.
È augurabile che la legge di conversione intervenga per prevedere anche per gli enti associativi non già compresi lo slittamento delle assemblee e/o per semplificare l’iter dello
svolgimento delle assemblee a distanza.
L’Art. 95 – Sospensione versamenti e canoni per il settore sportivo
Sono sospesi, per le A.S.D. e per le SOCIETÀ SPORTIVE, sia professionistiche che dilettantistiche, dalla data del 17/03/2020 alla data del 31/05/2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali.
Tali canoni dovranno essere corrisposti, senza interessi, entro il 30/06/2020, ovvero in cinque rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Attenzione: la disposizione si applica esclusivamente ai casi in cuii sodalizi operino in impianti di proprietà pubblica e non anche nei casi in cui i locali (palestra, campo sportivo ecc) siano condotti in forza di un contratto di locazione con un soggetto privato.
Per tutti i sodalizi che operano in locali di proprietà di privati è opportuno attivare un accordo di sospensione concordato e/o riduzione parziale del canone ovvero di altro genere con il proprietario/locatore.
In alcuni casi particolari potrebbe trovare applicazione l’art. 65 del Decreto (Credito d’imposta per botteghe e negozi), che prevede – per i soggetti esercenti attività di impresa – un credito di imposta del 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C1.
Si tratta, tuttavia, di una disposizione che è sottoposta a diverse condizioni:
a) Il richiamo ai soggetti esercenti attività di impresa esclude dalla fruizione le a.s.d. e gli altri enti associativi (Ass.ni culturali, Pro Loco, APS, ODV. Etc.). I potenziali soggetti fruitori appaiono dunque le sole S.S.D. a r.l. e le Imprese Sociali;
b) Il titolo del provvedimento, che fa riferimento esclusivamente ai negozi e botteghe, pur non essendo riportato nel testo dell’articolo, potrebbe far ritenere che ne siano escluse le attività diverse. Si auspica, a tal fine, un intervento interpretativo;
c) il beneficio spetta esclusivamente qualora l’immobile sia accatastato in categoria C1 (Negozi). Si invitano quindi i soggetti potenzialmente interessati a verificare a tal fine i
propri contratti di locazione;
d) non si tratta di un contributo in denaro ma di un credito di imposta che potrà essere utilizzato solo se e nella misura in cui il sodalizio abbia imposte (IVA, IRES, IRAP, Ritenute d’acconto) o contributi da compensare.
L’Art. 96 – Indennità per i collaboratori sportivi
È riconosciuto “una tantum” per il mese di marzo un’indennità di euro 600,00 in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all’art. 67, comma 1, lettera m. del T.U.I.R. (i c.d. “compensi sportivi dilettantistici”).
L’indennità è fruibile sia da parte dei titolari di rapporti di co.co.co amministrativo/gestionale che dei c.d. “sportivi dilettanti puri”, in possesso della sola lettera di incarico. Essa “non concorre alla formazione del reddito” e quindi, riteniamo, nemmeno ai fini della determinazione del “plafond” dei 10.000 euro annui di cui all’art. 69 del T.U.I.R.
Per la richiesta del contributo occorrerà presentare apposita domanda alla società “Sport & Salute SPA” già Coni Servizi SpA
La fruizione del contributo non è immediata ed è sottoposta a diverse condizioni.
Non è immediata in quanto è previsto un apposito decreto del MEF, che dovrà essere emanato entro 15 giorni, e che disciplinerà modalità di presentazione delle domande,
criteri di gestione del plafond di 50 milioni e le forme di controllo e monitoraggio, anche sulla base dei dati risultanti dal “Registro CONI”;
Le condizioni per poter presentare la domanda sono le seguenti:
– che il rapporto di collaborazione sportiva sia “già in essere alla data del 23 febbraio 2020”. L’emanando decreto Mef dovrà chiarire come tale requisito possa essere comprovato, stante l’assenza (salvo che per i rapporti di co.co.co Amministrativo
Gestionale) di comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego;
– che il beneficiario non percepisca altro reddito di lavoro. Tale condizione dovrà essere confermata da un’autocertificazione del richiedente. Ciò comporta che la richiesta dell’indennità potrà essere operata dai soli collaboratori sportivi che svolgano esclusivamente l’attività sportiva dilettantistica. Il richiamo ai redditi di lavoro potrebbe lasciare intendere che i soggetti che percepiscono redditi di diversa natura (redditi derivanti da pensioni, partecipazione in società, di capitale, da locazione ecc.) possano richiedere l’indennità, ma tale ipotesi appare in contrasto con la ratio della norma e dovrà essere chiarita dal Mef;
– la società Sport e Salute s.p.a., “sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)” istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione;
– pur non essendo precisato nel decreto (ma lo sarà probabilmente nel decreto Mef) è probabile – e comunque coerente con le finalità della norma – che lo sportivo che intenda richiedere l’indennità operi in favore di a.s.d./s.s.d. regolarmente iscritte al Registro CONI, e che sia in possesso di tesseramento con validità in corso (su quest’ultimo aspetto sussiste peraltro più di un dubbio, come si dirà più avanti). Ciò potrebbe comportare l’inammissibilità della domanda da parte dei soggetti non tesserati (ad es. dirigenti che percepiscono rimborsi spese forfettari – in quanto dirigenti accompagnatori o in forza di
altre funzioni).
Poiché l’indennità sarà erogata entro il limite complessivo (a livello nazionale) di 50 milioni di €, che rappresentano la dotazione a tal fine attribuita alla società Sport e Salute s.p.a, è molto probabile che ciò significhi che saranno soddisfatte solo le prime domande che perverranno in ordine cronologico.
Sarà quindi probabilmente organizzato un “click day”, in modalità telematica, al quale dovranno partecipare i singoli sportivi richiedenti l’indennizzo (e non le ASD/SSD in favore delle quali gli sportivi operano) secondo le modalità tecniche che
saranno chiarite nell’emanando decreto Mef.
Lo stanziamento di 50 milioni di euro, suddiviso per i 600 € di indennità individuale comporta che potranno trovare soddisfazione le prime 83.333 domande regolarmente
pervenute.
Tenuto conto che nel “registro CONI” sono iscritte circa 100.000 società e associazioni sportive dilettantistiche, e ipotizzando una media di 5 collaboratori potenzialmente
richiedenti per ogni sodalizio, è ipotizzabile un numero di richieste pari a circa 500.000 soggetti. La percentuale di accoglimento delle domande dovrebbe quindi risultare
inferiore al 20% dei potenziali richiedenti.
Qualora, invece (ma appare improbabile) sarà operato un riparto complessivo tra tutte le domande presentate e l’ordine cronologico servirà solo a livello di determinazione delle
tempistiche di rimborso, il plafond sarà ripartito tra tutti i soggetti richiedenti: in tal caso può essere ipotizzabile quantificare un’indennità media erogata di circa 100 € cadauno.
Tale impostazione appare tuttavia in contrasto con la quantificazione dell’indennità individuale indicata dal Decreto.
L’emanando decreto del Mef dovrà chiarire queste incertezze.
Così come dovranno essere chiariti alcuni dubbi relativi a situazioni particolari, quali, ad esempio:
– l’istruttore sportivo sprovvisto di qualifica riconosciuta dall’Organismo di Affiliazione di riferimento del sodalizio sportivo per il quale opera, e che, quindi, potrebbe non essere
tesserato, ma che agisce sotto la direzione di un tecnico qualificato, potrà richiedere l’indennizzo? Crediamo, e auspichiamo, che la risposta possa essere affermativa, ma il
richiamo fatto dal Decreto al Registro CONI suscita delle perplessità.
– il collaboratore sportivo che, in relazione al mese di marzo, ha già percepito il proprio compenso, potrà presentare la domanda? Riteniamo di poter dare risposta positiva, perché l’indennizzo è forfettario e destinato a coprire la perdita di reddito determinata
dalla pandemia che, presumibilmente (e purtroppo) non limiterà i suoi effetti al mese di marzo;
– il collaboratore il cui compenso forfettario è fissato a livelli inferiori ai 600 € (ad es. 100 € mensili), potrà richiedere il contributo per intero? Riteniamo di poter dare risposta
positiva, per i medesimi motivi sopra evidenziati;
– Dubbio sugli gli atleti. E, in caso di risposta positiva, posto che nel concetto di attività sportiva dilettantistica sono comprese anche attività di alto livello (es. pallavolo di serie
A), i cui atleti percepiscono compensi anche molto elevati, anche questi soggetti potranno richiedere il contributo? Temiamo di si, anche se auspichiamo che chi si trova in tale condizione si astenga dal richiedere un’indennità destinata a sostenere chi si trova in difficoltà finanziaria;
– i soggetti che hanno un rapporto in corso al 23/02/2020 ma che avrebbero espletato la propria opera solo successivamente (ad es. gli istruttori dei centri sportivi estivi) potranno presentare domanda? Anche in questo caso, probabilmente, la risposta potrebbe essere tecnicamente positiva.
In attesa del decreto del Mef, per cercare di guadagnare tempo ed arrivare preparati al Click Day, riteniamo opportuno che i collaboratori sportivi interessati al provvedimento preparino, al fine di poter comprovare la veridicità di quanto dichiarato in
sede di autocertificazione, la seguente documentazione (fra le ipotesi che si stanno formulando c’è la possibilità che il decreto del Mef richieda di trasmetterne solo una parte, ma di tenere a disposizione il resto per eventuali successivi controlli):
Copia delle lettere di incarico/contratti in essere per la corrente stagione sportiva;
Copia delle quietanze/ricevute di incasso di tali compensi con data antecedente il 23/02/2020; (se esistente) copia del verbale del C.D. o dell’assemblea del sodalizio di determinazione dei compensi;
(se esistente) Copia del tesseramento;
Copia del certificato di iscrizione al Registro CONI del sodalizio sportivo in favore del quale operano, con indicazione del numero di affiliazione del sodalizio stesso c/o la FSN/EPS/DSA di riferimento per verifica http://www.coni.it/it/registro societasportive.html);
Attestazione da parte del legale rappresentante del sodalizio della sussistenza del rapporto di collaborazione sportiva alla data del 23.02.2020.
È altresì opportuno che i singoli sportivi richiedenti verifichino di essere nelle condizioni tecnico/informatiche necessarie per poter partecipare al Click Day (disponibilità di un
pc/connessione ad internet affidabile/possesso di indirizzo pec in corso di validità (opportuno) o, quantomeno, di indirizzo mail operativo).
L’art. 97 per i Collaboratori “non sportivi dilettanti” è operativa la previsione dell’articolo 27: indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero dell’art. 38 (indennità lavoratori dello spettacolo).
Deve trattarsi di liberi professionisti in possesso di Partita IVA o co.co.co iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti in altre forme di previdenza obbligatorie (perché, ad es. lavoratori dipendenti o artigiani/commercianti), ovvero dei medesimi soggetti iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (Gestione ex ENPALS) che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data del 17/03/2020.
Anche questa indennità:
non concorrerà alla formazione del reddito (sarà, dunque, esentasse);
verrà erogata previa domanda da inoltrare all’INPS, che provvederà anche al controllo;
è sottoposta ad un limite massimo di spesa complessiva;
sarà erogata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, presumibilmente attraverso la procedura del Click Day.
se la prestazione del professionista si è svolta in alcuni giorni specifici (p.es. uno stage, una dimostrazione), nella comunicazione avrebbe dovuto essere indicato il numero di giorni effettivi se invece (come spesso accade per gli istruttori sportivi) nella documentazione in base alla quale è stata fatta la comunicazione non è stato individuato il numero di giornate lavorate, di norma le giornate vengono individuate dividendo il corrispettivo per il minimale giornaliero (48,74 euro nel 2019), ovviamente nel limite dei giorni del mese.
Come scritto sopra a proposito dei collaboratori, i lavoratori interessati dovranno verificare di essere in possesso di un PIN dispositivo INPS o, qualora sprovvisti, richiederlo subito. È possibile accedere ai servizi online INPS anche con SPID di secondo livello o attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Per i lavoratori iscritti alla gestione ex ENPALS è richiesto l’ulteriore requisito che abbiano “almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019”; la verifica di tale
requisito dipende da cosa è stato mensilmente comunicato dal committente, e a tal proposito: se la prestazione del professionista si è svolta in alcuni giorni specifici (p.es. uno
stage, una dimostrazione), nella comunicazione avrebbe dovuto essere indicato il numero di giorni effettivi se invece (come spesso accade per gli istruttori sportivi) nella documentazione in
base alla quale è stata fatta la comunicazione non è stato individuato il numero di giornate lavorate, di norma le giornate vengono individuate dividendo il corrispettivo per il minimale giornaliero (48,74 euro nel 2019), ovviamente nel limite dei giorni del mese.
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi;
Le Associazioni e società sportive, i soggetti che gestiscono palestre, impianti sportivi,stadi, club e strutture per danza, centri fitness e culturismo, piscine e centri natatori,nonché le ONLUS, ODV e APS iscritte nei registri regionali che svolgono le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017 possono beneficiare dei seguenti rinvii/sospensioni del pagamento delle imposte:
a. i versamenti relativi a:
Ritenute operate ai lavoratori dipendenti;
Contributi previdenziali ed assistenziali
Ritenute dei lavoratori autonomi
Tassa di CC.GG (ricordiamo peraltro che i sodalizi sportivi ne sono esonerati)
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche non assoggettate ad IVA (ricordiamo peraltro che i sodalizi sportivi ne sono esonerati) in scadenza alle date del: 16/03 – 16/04 e 16/05/2020
potranno essere eseguiti, senza corresponsione di interessi, entro il 30/06/2020, oppure in 5 rate mensili di eguale importo a decorrere da tale data
b. il versamento IVA del mese di marzo (adempimento riservato ai contribuenti mensili) nonché del saldo della dichiarazione annuale IVA potrà essere eseguito, senza corresponsione di interessi, entro il 30/06/2020, oppure in 5 rate mensili di eguale importo a decorrere da tale data;
c. i versamenti IVA scadenti il 16/04 (IVA mensile di Marzo) e 16/05 (IVA mensile di Aprile e primo trimestre 2020 per i trimestrali – compresi soggetti in regime di L. 398/1991) dovrà essere effettuato – salvo ulteriori, diversi chiarimenti o interventi, alle ordinarie scadenze;
d. i versamenti relativi a:
dovranno essere versati alle ordinarie scadenze (gg. 16 del mese di riferimento).
Le ritenute d’acconto e la tassa di CC.GG. che scadevano il 16/03/2020 dovranno essere versate entro il 20/03/2020.
Lo stesso articolo 62 dispone la sospensione di tutti gli adempimenti tributari – anche dichiarativi – che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.
Tra gli adempimenti di particolare interesse del mondo sportivo ed associativo si evidenzia che tra questi adempimenti è anche compreso l’invio del Mod. EAS “integrativo” da presentare entro il 31/03/2020 per comunicare eventuali variazioni dei dati – rispetto a quanto indicato nel modello EAS originario – avvenute nel corso dell’anno 2019.
NON è invece soggetto a rinvio – per espressa previsione dell’art. 62 – l’invio dei modelli CU, che rimangono fissati alla data del 31/03/2020. NO superfluo ricordarlo, che in caso di difficoltà finanziarie che non consentano di rispettare i termini di legge (sia non prorogati che prorogati) è sempre possibile usufruire del c.d. “ravvedimento operoso”.
Naturalmente è utile ricordare, che in caso di difficoltà finanziarie che non consentano di rispettare i termini di legge (sia non prorogati che prorogati) è sempre possibile usufruire
del c.d. “ravvedimento operoso”.
Disposizioni di carattere generale di maggiore interesse per i destinatari del presente articolo
Gli Art. 19 e Art. 22 norme speciali in materia di cassa integrazione
Le società e associazioni sportive che si avvalgono di lavoratori dipendenti possono attivare specifiche procedure per sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19.
Premesso che per tali operazioni occorrere prendere contatto con i rispettivi consulenti del lavoro al fine di verificare le condizioni soggettive, si evidenzia che i datori di lavoro possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23.02.2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque
entro il mese di agosto 2020, per tutti i lavoratori che risultano essere regolarmente assunti alla data del 23/02/2020.
In relazione a tale procedura le agevolazioni consistono in una riduzione di tempi e formalità. In particolare:
– I datori di lavoro che presentano tale domanda sono dispensati dall’osservanza dell’obbligo di informazione e consultazione sindacale (art. 14 D. Lgs. 148/2015) e dei termini del relativo procedimento, nonché dei termini per la presentazione della domanda per l’assegno ordinario.
– Rimangono dovute le procedure di informazione, consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Tale passaggio è tuttavia obbligatorio per i soli datori di lavoro che impiegano più di cinque lavoratori .
La domanda deve essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11 D. Lgs. 148/2015.
Ulteriori agevolazioni sono previste per le ipotesi di Cassa Integrazione in Deroga dall’art. 22
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Titolo III del Decreto)
Infine, sono previste misure molto interessanti a livello di sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario. Si tratta delle misure in relazioni alle quali sono state stanziate le risorse più importanti.
Va precisato che tali misure sono attivabili esclusivamente dalle imprese – con agevolazioni particolarmente interessanti per le piccole e medie imprese – e, quindi, nel settore sportivo, dalle sole S.S.D. A RL, dalle società cooperative sportive dilettantistiche, dalle Imprese Sociali e dagli imprenditori che operano nel settore sportivo non iscritti al Registro CONI.
NON sono, dunque, direttamente attivabili dalle A.S.D.
Si evidenzia, in particolare, la previsione dell’art. 56 del decreto ai sensi della quale sono sospese le rate ed i rimborsi di mutui ed altri finanziamenti (compresi contratti di leasing) fino al 30/09/2020.
La sospensione è automatica (cioè non necessita di delibere dei competenti organi degli istituti di credito) ed è concessa previa semplice domanda (da inviare via mail o, preferibilmente, pec) attraverso la quale il richiedente dichiara di voler utilizzare la procedura.
A tal fine, il richiedente dovrà rilasciare autocertificazione (su moduli messi a disposizione dagli istituti di credito) con la quale si dichiara di avere subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID – 19.
L’unica preclusione è rappresentata dal non avere già il richiedente posizioni definite “deteriorate” dall’istituto di credito.
Il Decreto – e un accordo già sottoscritto dall’ABI – prevede anche ulteriori forme di sostegno (moratoria dei mutui per 12 mesi, intervento del fondo speciale del mediocredito nella controgaranzia dei finanziamenti, incremento delle linee di credito controgarantite, ed altri), che potranno essere valutate dai singoli richiedenti ma che richiedono una pratica di valutazione da parte degli istituti di credito e la predisposizione
di idonei business plan.