Incentivare la produzione e alla fornitura di dispositivi medici (DM) e di dispositivi di protezione individuale (DPI)
TIPOLOGIE DI BENI
I dispositivi medici di cui alla lett.c) dell’art.1 della Ordinanza sono gli strumenti, apparecchi e impianti utilizzati per finalità diagnostiche o terapeutiche nella cura del virus COVID-19
I dispositivi di protezione individuale di cui alla lett. d) dell’art. 1 della Ordinanza sono, ai sensi dell’art. 74 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo, individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi equiparati ai sensi dell’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
Soggetti beneficiari ed ambito territoriale di applicazione
- società di persone
- società di capitali
- società cooperative di cui agli artt. 2511 e seg. c.
- società consortili di cui all’art. 2615-ter del c.
Soggetti beneficiari - Requisiti
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali ad eccezione di quelle in continuità aziendali;
- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dal Regolamento GBER alla data del 31 dicembre 2019;
- non trovarsi in condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Programmi ammissibili – Obiettivi e Tipologia
- essere avviati successivamente alla data del 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del DL “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- essere completati entro il termine indicato nella domanda e, in ogni caso, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni;
- prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00) e non superiori a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
Il Capitale Circolante
Sono ammissibili anche le spese a copertura di esigenze di Capitale Circolante
- fino ad un massimo del 20% delle spese di investimento ammissibili;
- sulla base di appropriate motivazioni illustrate nel Piano degli investimenti.
Forma Tecnica
Le agevolazioni sono concesse nella forma del Finanziamento Agevolato
- pari al 75% dell’importo del programma ammissibile;
- Durata 7 anni + 1 di preammortamento;
- Senza interessi;
- Garantiti da privilegio sui crediti derivanti dalle agevolazioni.
Apporto di risorse proprie
L’integrale copertura finanziaria del programma ammesso alle agevolazioni, deve essere garantita dalla società proponente attraverso risorse proprie mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25% delle spese ammissibili complessive.