Sospensione delle rate del mutuo “prima casa” per professionisti

Con decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale 28.03.2020 n. 82, il Ministero dell’economia ha esteso anche ai professionisti l’accesso al Fondo Gasparrini, che consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo. Possono accedere all’agevolazione i liberi professionisti che registreranno nel trimestre successivo al 21.02.2020 un calo di 1/3 del proprio fatturato rispetto a quello maturato nell’ultimo trimestre del 2019.

Sospensione delle rate dei mutui “prima casa”

Il Ministero dell’Economia ha pubblicato sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per inoltrare alle banche la richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui “prima casa”. Il modello potrà essere compilato on line e inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca. L’Associazione delle banche ha pubblicato una circolare con le indicazioni operative sulla sospensione.

La riduzione del 20% dell’orario di lavoro congela il mutuo “prima casa”

Appena pubblicato con decreto (25.03.2020) in Gazzetta Ufficiale, Il Ministero dell’Economia amplia il raggio d’azione del Fondo Gasparrini, dedicato proprio a sospendere le rate dei finanziamenti nelle situazioni di difficoltà con la possibilità di chiedere il congelamento in caso di riduzione (almeno il 20%) o sospensione dell’orario di lavoro o, ancora, l’allargamento per 9 mesi a
professionisti ed autonomi. Anche se restano vive alcune limitazioni.
Il Fondo versa alle banche, al posto dei mutuatari, il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate. Il restante 50% resta a carico del titolare del finanziamento e la quota capitale residua si sposta in avanti. 

Indennità per i professionisti iscritti a Casse previdenziali private

Verrà pubblicato a breve il decreto interministeriale che prevede l’ampliamento a professionisti e lavoratori autonomi, iscritti a Casse di previdenza private, dell’indennità pari a 600 euro per il mese di
marzo.

Il benefico spetta:

  • ai soggetti che, nel periodo d’imposta 2018, abbiano avuto un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e abbiano dovuto limitare la propria attività in seguito ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza coronavirus
  • ai quei soggetti che abbiano percepito un reddito compreso tra 35.000 e 50.000 euro, ridotto o sospeso l’attività e subito una contrazione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto al primo del 2019.

Le richieste potranno essere presentate entro il 30.04.2020, sempre che gli obblighi contributivi 2019 siano in regola e non siano state inoltrate richieste ad altri enti di previdenza obbligatoria.

Credito d’imposta negozi e botteghe

Il D.L. 18/2020 ha previsto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione commerciale relativo al mese di marzo a favore dei negozianti che hanno chiuso l’esercizio a fronte del D.M. 11.03.2020.

Il credito d’imposta è fruibile utilizzando il modello F24, a partire dal 25.03.2020, mediante il codice tributo 6914.

La disposizione limita la fruizione dell’agevolazione ai soli canoni di locazione immobiliari e limitatamente agli immobili definiti negozi e botteghe (C1), impedendone la fruizione ai contratti di affitto di azienda.

 

Sospensione rimborsi alle banche

Per beneficiare della moratoria prevista dal decreto “Cura Italia”, è necessario anzitutto che nella richiesta sia chiaramente scritto che la base della stessa è il D.L. 17.03.2020, n. 18, nonostante le banche utilizzino comunque modelli vecchi che però non vanno bene, poiché non creano il periodo di cosiddetta “franchigia”.

Tale sospensione dei rimborsi alle banche fino al 30.09.2020 dovrebbe essere utilizzata al fine di pagare dipendenti e fornitori strategici.
Successivamente, l’imprenditore dovrà valutare le necessità finanziarie per il rilancio dell’impresa, beneficiando anche del finanziamento con garanzia gratuita da parte dello Stato o dell’ulteriore moratoria di 12 mesi prevista dall’Accordo per il credito 2019 dell’Abi.

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