Per il versamento dell’IVA dovuto in base alla dichiarazione annuale, scaduto il 16 marzo 2020, il decreto Cura Italia prevede varie opzioni di slittamento.

La regola generale è quella di poter posticipare il versamento al 20 marzo, ma ci sono ulteriori possibilità per determinate categorie di contribuenti.

Ad esempio, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro è possibile versare il dovuto, in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire dal 1° giugno. Ma, va ricordato, che è sempre possibile onorare la scadenza originaria, ora dal 20 marzo, fruendo della rateazione “tradizionale”, o addirittura posticipare il versamento al saldo del modello Redditi.

Con le proroghe introdotte a seguito della crisi generatasi con l’epidemia da Coronavirus, i contribuenti si sono trovati di fronte a un vero e proprio rebus. Per come sono state scritte e impostate, le proroghe nascondono molte insidie e, almeno ad una prima lettura, appaiono del tutto insufficienti a tamponare una situazione che, giorno dopo giorno, si fa sempre più delicata anche dal punto di vista economico e non solo sanitario.

Naturalmente occorre fare i conti con l’attuale norma e, pertanto, è opportuno valutarne tutti gli aspetti e le ricadute, in termini di convenienza o meno ad applicare le proroghe. Questo discorso si fa ancora più interessante se si parla di versamento del saldo IVA dovuto in base alla dichiarazione annuale (a tale proposito, si ricorda che il termine della presentazione della stessa slitta dal 30 aprile al 30 giugno 2020).

Proviamo ad analizzare le varie possibilità che possono essere seguite per questo adempimento, partendo dalle regole “ordinarie”.

Saldo IVA: le regole generali

Il saldo derivante dalla dichiarazione IVA per l’anno 2019, si ha principalmente due possibilità:

  1. effettuare il versamento entro il 16 marzo, con possibilità di rateizzare; le rate devono essere al massimo nel numero di 11 di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il 16 marzo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre (interesse dello 0,33% mensile)
  2. differire il versamento alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
    In quest’ultimo caso è possibile versare il saldo:
    – in unica soluzione il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per mese oppure scegliere di rateizzarlo applicando le stesse regole previste per le imposte dirette (rate da versare il 30 giugno e poi ogni 16 del mese, fino, al massimo a novembre – quindi massimo 6 rate);
    – in unica soluzione il 30 luglio applicando, oltre alle suddette maggiorazioni dello 0,40% per mese, anche l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per il differimento a luglio oppure scegliere di rateizzarlo applicando le stesse regole previste per le imposte dirette (rate da versare il 30 luglio e poi ogni 16 del mese, fino, al massimo a novembre – quindi massimo 5 rate).

Le proroghe previste dal decreto Cura Italia

PROROGA GENERALE

Il D.L. n. 18/2020 prevede proroghe generali valide per tutti i contribuenti e proroghe particolari solo per alcuni di essi. In particolare, per tutti e su tutto il territorio nazionale, è scattata la proroga dal 16 marzo al 20 marzo.

PROROGA IN DEROGA

Infatti, per alcuni soggetti è possibile effettuare il versamento il 1° giugno in unica soluzione o in 5 rate mensili a partire da maggio (quindi, 1° giugno, 30 giugno, 31 luglio, 31 agosto e 30 settembre), senza sanzioni e interessi:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. (quindi, per i soggetti solari, 2019);
  • coloro che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto (elenco riportato all’art. 8, D.L. n. 9/2020 e all’art. 61, D.L. n. 18/2020 e i cui codici ATECO sono stati elencati nella risoluzione n. 12/E/2020);
  • i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della prima zona rossa. 
VALUTAZIONE DELLA SCELTA

Il vantaggio di utilizzare le suddette proroghe, oltre all’aspetto finanziario, per niente trascurabile, da parte di chi si trova in crisi di liquidità (ad esempio perché ha l’attività chiusa), è quello di poter “congelare” il versamento fino al 31 maggio.
Va però ricordato che, a giugno, salvo eventuali proroghe, allo stato attuale del tutto remote, sono in scadenza anche i versamenti delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (e IRAP).
Pertanto, ci si potrebbe ritrovare in un problema di liquidità ancor più grave di quello attuale.

In definitiva, il consiglio del nostro studio, per chi, pur rientrando nelle ulteriori proroghe, è in grado di onorare i versamenti e aveva pianificato, già da prima della crisi, il versamento (anche rateale) a partire dal 16 marzo, è quello di versare il dovuto in base alle scadenze “ordinarie”.

Chiaramente, versando la prima o unica rata entro (ma anche oltre dal 20 marzo e applicando, in caso di rateazione, le regole sopra esposte.

Al contrario, per chi dovesse, invece, subire in maniera più drastica la crisi, ci sarebbe sempre la possibilità di posticipare il versamento alla data ultima del 30 luglio, applicando le maggiorazioni (0,40%) e gli interessi di cui si è detto.

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